Centri per disabili - Info Generali
Definizione e riferimenti legislativi
Sono servizi con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali, attraverso attività motorie, ludiche, sportive, educative, didattiche; mirano allo sviluppo delle autonomie di base del disabile, delle capacità sociali e delle capacità residue (vedi anche L.R. 20/02, art.3).
In seguito all’approvazione della L.R. 20/2002 e ai regolamenti attuativi, i C.S.E.R. sono divenute strutture per persone con handicap psico-fisico medio-grave e grave, che possono accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia per i quali non sia immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo, purché nel progetto siano indicati chiaramente il tempo di permanenza, le modalità e gli strumenti per realizzare il percorso di integrazione sociale e lavorativa.
Tutti i servizi per i disabili sono disciplinati a livello nazionale dalla Legge 104/92, che ne demanda l’istituzione alle Regioni attraverso le varie leggi regionali. Per le Marche occorre fare riferimento alla L. R. 18/96 e successive modifiche, alla L.R. 20/02 e al Regolamento n. 1/2004 (approvato con Delibera consiliare n. 122/04) che definisce i requisiti strutturali ed organizzativi per le varie tipologie di servizio.


